Art. 44.
(Sistema di finanziamento degli enti locali).

      1. I comuni, le province e la provincia metropolitana di Trieste hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

 

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      2. L'autonomia finanziaria di entrata è garantita da una quota fissa di partecipazione ai decimi di compartecipazione regionale, ripartita tra gli enti locali in misura proporzionale al gettito dei tributi erariali riferibile ai rispettivi territori. La quota di partecipazione è stabilita con la legge regionale statutaria.
      3. L'autonomia finanziaria di entrata è altresì garantita dalla possibilità di differenziare autonomamente le aliquote delle addizionali e di applicare tributi propri in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica statale e regionale.
      4. La regione istituisce un fondo di perequazione da distribuire ai comuni e alle province al fine di garantire i servizi e gli investimenti essenziali per i territori con minore capacità fiscale e la transizione al nuovo sistema di finanziamento.
      5. L'autonomia finanziaria di spesa è garantita dalla eliminazione di ogni vincolo di destinazione nei trasferimenti regionali. La regione può assegnare finanziamenti vincolati esclusivamente per la realizzazione di accordi di programma di interesse regionale.